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Immobiliare
04 Dicembre 2023
Per la firma del preliminare di preliminare non spetta provvigione
Il "preliminare di preliminare" non abilita le parti ad agire per l’esecuzione specifica del contratto o per il risarcimento del danno e nemmeno costituisce un "affare" idoneo a fondare il diritto alla provvigione in capo al mediatore.
Con una sentenza, la Cassazione (sez. II civile, 13.11.2023, n. 31431) è ritornata a esaminare la figura del cd. “contratto preliminare di preliminare”, ossia l’accordo in virtù del quale le parti si obbligano a concludere un successivo contratto che preveda anche solamente effetti obbligatori.
In un primo tempo, la giurisprudenza aveva affermato che il "preliminare di preliminare" può far sorgere il diritto alla provvigione integrando quella conclusione dell'affare, che costituisce, appunto, fonte del diritto del mediatore alla corresponsione della provvigione.
Successivamente, però, è da registrare un ripensamento, a far tempo dalla sentenza Cass. Sez. II 19.11.2019, n. 30083, la quale ha invece affermato che, ai fini del riconoscimento del diritto del mediatore alla provvigione, l'affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l’esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato, dovendosi, conseguentemente, escludere il diritto alla provvigione qualora tra le parti si sia soltanto costituito un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dell'affare, come nel caso in cui sia stato...