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Diritto
17 Agosto 2021
Per la responsabilità dell'avvocato basta la prova dell'incarico
Secondo la Cassazione (ord. 8863/2021) per far sorgere l'obbligo del legale di fornire assistenza è sufficiente dimostrare di avergli dato incarico ad agire, quando non si può provare il rilascio della procura.
Un ex cliente agiva in giudizio nei confronti di un avvocato lamentando di aver incaricato il medesimo legale di intraprendere un giudizio per ottenere l'indennizzo da irragionevole durata di un procedimento conclusosi davanti al TAR dopo 9 anni dal suo inizio ma di avere appreso che il suddetto avvocato non aveva mai dato corso all'incarico, facendo così perdere la possibilità di ricevere l'indennizzo previsto dalla legge.
Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo non provata la procura alle liti: in quel giudizio era stata formulata richiesta di una prova testimoniale per dimostrare di aver rilasciato procura al difensore, ma il Tribunale aveva ritenuto inammissibile la prova orale stante il divieto di cui all'art. 2725 C.C.
Essendo stato rigettato anche l'appello sulla base delle medesime ragioni del Tribunale, veniva successivamente presentato ricorso per Cassazione: secondo il ricorrente, la Corte d'Appello avrebbe errato nel ritenere che per provare la responsabilità del professionista debba essere fornita la prova scritta della procura e non già la prova orale del mandato, in quanto provato quest'ultimo è provata la procura.
La Corte di Cassazione, nell'accogliere l'impugnazione, rilevava che il ricorrente non agiva per la dimostrazione della procura, atto soggetto a prova scritta, ma semplicemente della circostanza di mero fatto di aver dato un incarico al difensore.
La Cassazione ricordava...