Nel corso del giudizio giunto dinanzi alla Corte di Cassazione, l'agente della riscossione depositava una memoria con la quale deduceva che era stato emanato il D.L. 119/2018, conv. con modif. in L. 136/2018, che prevede lo stralcio ex lege dei debiti tributari che non superano l'importo di 1.000 euro, affidati agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2010, e chiedeva, conseguentemente, di dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese tra le parti.
La Corte di Cassazione, in riferimento alla normativa sopra richiamata, ricordava che 3 sono i fattori richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio (da ultimo Cassazione n. 23227/2020):
- la sorte capitale;
- gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
- le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2010.
L'importo del debito residuo di 1.000 euro per singolo carico va calcolato alla data di entrata in vigore del decreto (24.10.2018); pertanto, lo stralcio automatico da parte del Fisco riguarda, con effetto al 31.12.2018, le cartelle esattoriali in cui:
- il carico risulta affidato dall'ente impositore all'agente della riscossione tra il 1.01.2000 e il 31.12.2010;
- i debiti (risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione) alla data del 24.10.2018 sono di importo residuo massimo di 1.000 euro (comprensivo di sanzioni ed interessi).
