L’obiettivo dell’OIC, considerando che le piccole e micro imprese (intese come le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art.2435-bis c.c. o il bilancio ai sensi dell’art. 2435-ter c.c.) costituiscono una componente di particolare importanza del sistema economico e produttivo del Paese, è quello di raggruppare in un unico testo le regole che oggi invece sono declinate in diversi principi contabili di riferimento e conseguentemente alleggerire i compiti amministrativi.
La bozza di principio contabile introduce numerose specifiche semplificazioni che tuttavia consentono di avere risultati coerenti con i principi contabili ordinari; le semplificazioni impatteranno molte aree del bilancio e in particolare:
- nell’area crediti e debiti non sarà richiesta l’applicazione del costo ammortizzato. I crediti saranno inizialmente valutati al loro valore nominale e successivamente valutati al valore di presumibile realizzo, mentre i debiti saranno mantenuti al valore nominale. I costi di transazione sostenuti per ottenere un finanziamento verranno iscritti tra i risconti attivi e imputati a conto economico a quote costanti lungo la durata del prestito, a integrazione degli interessi passivi nominali;
- per le perdite durevoli di valore, il valore recuperabile sarà il maggiore tra il fair value, al netto dei costi di vendita, e il valore determinato sulla base della capacità di ammortamento;
- nelle immobilizzazioni materiali le aliquote fiscali potranno essere utilizzate come riferimento pratico per stimare la vita utile soltanto quando non emergano differenze significative rispetto alla residua possibilità di utilizzazione economico-tecnica del bene; inoltre, si potrà evitare di stimare il valore residuo dell’immobilizzazione considerando che tale valore sia nullo o uguale ai costi di smantellamento e ripristino;
- in merito all’avviamento viene introdotta una semplificazione nel calcolo dell’ammortamento prevedendo che sia effettuato ordinariamente in 10 anni, assumendo che una piccola impresa non sia in grado di stimare la vita utile dell’avviamento a meno che l’impresa riesca a stimare in maniera attendibile una diversa vita utile;
- per i lavori in corso su ordinazione, considerate le dimensioni dell’impresa e presumendo che i sistemi di reporting interni siano poco strutturati per poter applicare il metodo della percentuale di completamento, la fiscalità differita e i ricavi, viene ammesso il solo criterio della commessa completata;
- per i derivati, ai fini della determinazione del fair value è stata introdotta la possibilità di utilizzare il valore comunicato dalla controparte finanziaria alla data di riferimento del bilancio mentre le microimprese, non applicando la disciplina civilistica del fair value, rileveranno, quando ne ricorrono i presupposti, un fondo rischi e oneri.
Questa fase di consultazione è molto importante perché permette a tutti i soggetti interessati di capire l’impatto che queste nuove regole potranno avere sui bilanci, ma soprattutto di poter individuare eventuali criticità e fornire proposte migliorative.
La consultazione resterà aperta fino al 28.02.2027 e la data di entrata in vigore non è stata definita. Sul sito dell’OIC sono disponibili oltre alla bozza del principio contabile anche un allegato che riassume le principali semplificazioni che dovranno entrare in vigore e un allegato che riguarda le ipotesi contabili di non frequente applicazione nelle PMI.
