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Diritto
13 Marzo 2023
Perché non si agisce prima contro il condomino moroso
Questa è un’ovvia domanda e la risposta è chiara. Il condomino in regola con i pagamenti può proporre opposizione all’esecuzione nei propri confronti, per far valere il beneficio della preventiva escussione dei morosi.
La Suprema Corte di Cassazione (Sez. II civile, 17.02.2023, n. 5043) indica come deve comportarsi il condomino che ha regolarmente pagato le quote condominiali, ma che riceve un precetto dai creditori del condominio.
La Corte richiama i primi due commi dell'art. 63 disp. att. c.c.: il primo dispone che l'amministratore "è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi", mentre il secondo stabilisce che "(i) creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condòmini". È, dunque, prescritto dalla legge che l'obbligo di pagamento delle quote dovute dai morosi, posto in capo ai condòmini in regola nella contribuzione alle spese, è subordinato alla preventiva loro escussione.
L'obbligo sussidiario di garanzia del condomino solvente risulta limitato in proporzione alla rispettiva quota del moroso. L'art. 63, c. 2, disp. att., c.c. configura, pertanto, in capo al condomino che ha regolarmente pagato la propria quota di contribuzione alle spese condominiali, e in favore del terzo che è rimasto creditore, un'obbligazione sussidiaria ed eventuale, favorita dal beneficium excussionis avente a oggetto non l'intera prestazione imputabile al condominio, ma le sole somme dovute dai morosi.
Deve intendersi come "condomino moroso" il partecipante che non...