La fuoriuscita forzata dal regime forfetario a seguito di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate comporta conseguenze di estrema gravità sul piano sanzionatorio e finanziario. In particolare, risulta sempre particolarmente pesante, sotto il profilo degli importi pretesi, il recupero dell'imposta sul valore aggiunto. Il caso reale oggetto di analisi riguarda un contribuente che ha superato la soglia dei ricavi nell'anno X senza avvedersene, continuando indebitamente ad applicare il regime agevolato nell’anno successivo. L’amministrazione finanziaria ha provveduto a contestare tale comportamento, consentendo al contribuente di ravvedere la propria posizione sotto il profilo reddituale e procedendo ad accertare l’Iva dovuta, vista l'impossibilità di ricorrere al ravvedimento per la mancata presentazione della dichiarazione Iva. Sotto il profilo reddituale, è interessante evidenziare che, per i soggetti titolari di reddito d'impresa, la posizione deve essere rideterminata in regime di contabilità semplificata secondo il criterio della cassa effettiva. Non è, infatti, consentito avvalersi del criterio della "cassa virtuale", secondo cui il registrato equivale all'incassato o pagato, poiché l’opzione ex art. 18, c. 5 D.P.R. 600/1973 richiede una manifestazione esplicita di volontà e non può essere espressa ex post. Sul versante dell'imposta sul valore aggiunto, il forzato passaggio dal regime forfetario al regime ordinario rende il contribuente soggetto...