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Lavoro 23 Ottobre 2020

Perdita involontaria del posto di lavoro e diritto alla NASPI

Con l'ordinanza n. 17793/2020 la Cassazione ha affermato che ai fini del riconoscimento dell'indennità è sufficiente il recesso da parte datoriale, non essendo necessaria la presenza di altri elementi.

Come è noto e come è stato confermato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 17793/2020, richiamando l'art. 45 R.D.L. 4.10.1935 n. 1827, l'evento coperto dal trattamento di disoccupazione è “l'involontaria disoccupazione per mancanza di lavoro, ossia quella inattività, conseguente alla cessazione di un precedente rapporto di lavoro, non riconducibile alla volontà del lavoratore, ma dipendente da ragioni obiettive e cioè dalla mancanza della richiesta di prestazioni del mercato di lavoro (così Corte Cost. 16.07.1968, n. 103)”. La funzione di tale trattamento è “quella di fornire in tale situazione ai lavoratori (e alle loro famiglie) un sostegno al reddito, in attuazione della previsione dell'art. 38, c. 2 della Costituzione e che tale presupposto si verifichi anche nel caso di scadenza del termine contrattuale, in cui la cessazione del rapporto non derivi da iniziativa del lavoratore". Nel precedente citato sono inoltre stati sanciti altri 2 principi: da un lato, "la domanda per ottenere il trattamento di disoccupazione non presuppone la definitività del licenziamento e non è incompatibile con la volontà di impugnarlo, mentre l'effetto estintivo del rapporto di lavoro, derivante dell'atto di recesso, determina comunque lo stato di disoccupazione che rappresenta il fatto costitutivo del diritto alla prestazione, e sul quale non incide la...

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