Il D.Lgs. 148/2026 ha ampliato il riporto delle perdite estere definitive nelle fusioni transfrontaliere ed elevato al 36% l’aliquota di affrancamento delle partecipazioni black list.
Con l’approvazione definitiva, il 4.08.2026, del decreto correttivo della riforma fiscale (D.Lgs. 148/2026) il legislatore è intervenuto sulla disciplina relativa alle perdite fiscali estere definitive, tema da anni in tensione tra ordinamento interno e diritto unionale. In particolare l’art. 10, nel Titolo IV dedicato alla fiscalità internazionale, ha modificato l’art. 181 del Tuir, introducendo i nuovi cc. 1-bis, 1-ter e 1-quater, replicati nell’art. 191 del nuovo Testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026), in vigore dal 1.01.2027, in attuazione della legge delega n. 111/2023 (art. 6, lett. e), nn. 2-4), che imponeva il riordino secondo i principi della giurisprudenza unionale. Nel merito, la nuova disposizione consente a una società fiscalmente residente in Italia, risultante da fusione o incorporante, di dedurre le perdite fiscali “finali” maturate da una società del medesimo gruppo residente in altro Stato UE, o in uno Stato SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) con cui vige un accordo di effettivo scambio di informazioni, richiesto solo per queste ultime.Le perdite estere non confluiscono nella loro consistenza originaria, ma vanno ricalcolate secondo il Titolo II, Capo II, Sezione I del Tuir, e sono scomputabili solo al ricorrere congiunto di 2 condizioni. La prima è la continuità del controllo (ex art. 2359, c. 1, n. 1, e c. 2 c.c.), che è richiesta sia nei periodi di formazione delle perdite sia alla data di efficacia della...