Perdite fiscali estere definitive nelle fusioni transfrontaliere
Disciplina delle condizioni per l’utilizzo delle perdite fiscali definitive maturate da società estere appartenenti al medesimo gruppo: rideterminazione secondo il Tuir, controllo di diritto e prova della definitività nello Stato estero.
L’art. 10 D.Lgs. 148/2026 introduce nel Tuir una disciplina organica relativa al trattamento delle perdite fiscali estere definitive nell’ambito delle fusioni transfrontaliere, intervenendo sull’art. 181 del Tuir e colmando una lacuna che fino a oggi era stata governata prevalentemente dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea. La disposizione assume particolare rilevanza per i gruppi multinazionali e per le operazioni di riorganizzazione internazionale, poiché definisce le condizioni alle quali una società italiana può utilizzare perdite fiscali maturate da una società estera incorporata o fusa.La nuova disciplina prevede che una società residente in Italia, quale società incorporante o risultante da una fusione transfrontaliera, possa utilizzare le perdite fiscali della società estera partecipante all’operazione purché ricorrano precise condizioni.In primo luogo, le perdite devono essere rideterminate secondo le regole del Tuir, ossia secondo le norme che disciplinano la determinazione della base imponibile Ires delle società residenti. Il legislatore esclude quindi qualsiasi automatica rilevanza dei valori risultanti dalla normativa fiscale dello Stato estero, imponendo una preventiva ricostruzione delle perdite secondo criteri italiani.La seconda condizione riguarda il rapporto partecipativo tra le società coinvolte. La norma richiede che le società partecipanti alla fusione appartengano al medesimo gruppo sia nel periodo di...