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Amministrazione e bilancio 23 Aprile 2026

Perdite su crediti con tempi certi

Quando il debitore è assoggettato a procedure concorsuali, il creditore può scomputare dal reddito d’impresa la perdita del relativo credito solo in un determinato arco temporale.

La Corte di Cassazione, con ordinanza 13.02.2026, n. 2943, è tornata ad occuparsi della tematica relativa alla deduzione delle perdite su crediti quando il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. Si premette che la causa ha ad oggetto l’anno d’imposta 2009, in vigenza del vecchio testo normativo, ovvero prima delle modifiche introdotte all’art. 101 del Tuir dall’art. 13 D.Lgs. 147/2015 che ha modificato il c. 5 e introdotto il c. 5-bis. La vicenda trae origine da un avviso di accertamento notificato ad una società che aveva portato in deduzione, nell’anno d’imposta 2009, le perdite su crediti relative a clienti sottoposti a procedure concorsuali in un periodo intercorrente tra l’anno 1996 e l’anno 2002. Le corti di merito avevano accolto la tesi del contribuente, sostenendo che, secondo l’allora vigente art. 101, c. 5 del Tuir, le perdite erano deducibili “in ogni caso e senza alcun limite”, purché successivamente alla data della sentenza dichiarativa di fallimento. Il vecchio c. 5 si limitava infatti a riportare il giorno da cui decorre la possibilità di dedurre tali perdite, identificandolo con la data della sentenza dichiarativa di fallimento; tuttavia, con riferimento agli “elementi certi e precisi”, nell’ultimo periodo del c. 5, precisava che tali elementi erano comunque ritenuti sussistenti in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili. La versione dell’art. 101 (cc. 5 e...

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