Perdite su crediti e debitore assoggettato a procedura concorsuale
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 32289/2025, è tornata sul tema della deducibilità delle perdite su crediti nel caso di clienti sottoposti a procedura concorsuale.
La Corte di Cassazione, Sez. Trib., con l’ordinanza 11.11.2025, n. 32289, è tornata a occuparsi dell’imputazione temporale delle perdite su crediti nel caso di debitori assoggettati (prima del 2015) a procedura concorsuale o agli istituti assimilati elencati dall’art. 101, c. 5 del Tuir.Innanzitutto, giova rammentare che, proprio ai sensi dell’articolo appena citato, le perdite su crediti sono deducibili dal reddito d’impresa dal momento in cui l’irrecuperabilità del credito risulta da “elementi certi e precisi” e, tale irrecuperabilità, è presunta ex lege dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento (ora liquidazione giudiziale). Infatti: “Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o, per le procedure estere equivalenti, dalla data di ammissione ovvero, per i predetti piani attestati, dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese” (art. 101, c. 5, sec. parte del Tuir).Inoltre, con riferimento ai crediti di modesta entità e a quelli verso debitori sottoposti a procedura concorsuale o istituti assimilati, l’art. 101 prosegue al c. 5-bis,...