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Diritto 02 Marzo 2020

Perfezionamento di notifica a mezzo Pec a una casella piena

Si deve ritenere legittimamente concluso l'iter, alla stregua di quanto accade per le comuni notifiche personali: il rifiuto del destinatario di ricevere copia di un atto che si tenti di notificargli a mani proprie, equivale ad avvenuta consegna.

La disciplina delle comunicazioni telematiche effettuate dalla cancelleria prevede che il mancato buon esito della comunicazione di un provvedimento giurisdizionale, dovuto alla saturazione della capienza della casella di posta elettronica del destinatario, legittimi l'effettuazione della comunicazione mediante deposito dell'atto in cancelleria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, c. 6 D.L 179/2012 e successive modifiche (Cass. 20.05.2019, n. 13532). Lo stesso dicasi per le notifiche dell'ufficiale giudiziario (art. 149-bis c.p.c.): se eseguite a mezzo di posta elettronica dall'ufficiale giudiziario, si intendono perfezionate nel momento in cui il gestore “rende disponibile” il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario. È onere del difensore in tale caso provvedere al controllo periodico della propria casella Pec, anche per l'espresso disposto dell'art. 20, c. 5 D.M. 44/2011: “il soggetto abilitato esterno sia tenuto a dotarsi di servizio automatico di avviso dell'imminente saturazione della propria casella di posta elettronica certificata e a verificare la effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione”. Benché il disposto del decreto, data la natura secondaria della fonte, non sia di per sé applicabile in via analogica a tutti i casi di notifica, la Suprema Corte (Cass. 11.02.2020, n. 3164) ha ritenuto che sia onere del difensore...

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