RICERCA ARTICOLI
Diritto 23 Aprile 2021

Pericolo per la riscossione solo addotto e non motivato

Il quantum dell’ammontare, definito a titolo di imposte non versate, non può rappresentare di per sè un requisito che attesti il concreto pericolo per la riscossione, tale da giustificare una procedura di liquidazione anticipata

Il pericolo per la riscossione non può in alcun modo essere ritenuto coincidente con la desunta gravità delle violazioni contestate. A tal uopo si rileva come la valutazione della sussistenza di un "fondato pericolo per la riscossione" sia un onere dimostrativo gravante a carico della Amministrazione Finanziaria procedente, tenuta inderogabilmente a render manifeste le ragioni della scelta. Difatti il provvedimento di iscrizione a ruolo è successivo all'accertamento e non può trovare in esso la sua implicita motivazione, men che meno qualora il fondato pericolo per la riscossione sia imperniata nell'asserita gravità delle violazioni risultanti dall'accertamento. Sulla scorta di tali principi la Cassazione (Cass. civ. Sez. VI, ordinanza 6.04.2021, n. 9212) definisce in maniera puntuale presupposti e motivazione del c.d. ruolo straordinario ex art. art. 36-bis, c. 2-bis D.P.R. 600/1973 ed art. 54-bis, c. 2-bis D.P.R. 633/1972. L’ordinanza in commento consente nello specifico di affrontare la problematica correlata alla rilevanza e sussistenza del fondato pericolo per la riscossione, inteso alla stregua di una indissolubile condicio sine qua non per procedere all'emissione di un ruolo straordinario. Nel nostro sistema è stata sempre rivolta una particolare attenzione alle problematiche correlate alla completezza ed effettività della riscossione delle imposte. A tal uopo sono predisposti specifici...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.