Perimetro della responsabilità sanzionatoria nelle società di persone
La Cassazione chiarisce che l’art. 7 D.L. 269/2003 non si applica alle società di persone, prive di personalità giuridica: per le violazioni anteriori al 1.09.2024 resta il regime di responsabilità solidale dell’art. 11 D.Lgs. 472/1997, senza imputazione esclusiva alla società.
In tema di sanzioni amministrative tributarie, l’art. 7 D.L. 269/2003 (che attribuisce la responsabilità esclusiva alla persona giuridica) non si applica alle società di persone, prive di personalità giuridica, per le quali continua a valere il regime di responsabilità solidale previsto dall’art. 11 D.Lgs. 472/1997, salvo l’applicazione della nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. 87/2024 per le violazioni commesse dal 1.09.2024. Pertanto, per le violazioni anteriori, non può farsi gravare la sanzione esclusivamente sulla società di persone, né trasferirla automaticamente sul socio che ha materialmente posto in essere la condotta, ove non ricorrano i presupposti e non sia ritualmente riprodotto l’atto impositivo oggetto di contestazione. Lo ha precisato la Corte di Cassazione con l’ordinanza 1.11.2025, n. 28888.Il caso analizzato trae origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società in accomandita semplice relativo all’anno d’imposta 2008, con rettifica del reddito e irrogazione delle sanzioni a seguito di PVC della Guardia di Finanza. La contribuente impugnava l’atto lamentando, tra l’altro, la violazione dell’art. 12, c. 7 dello Statuto del contribuente e l’erroneità della ricostruzione del reddito; in via subordinata sosteneva che gli addebiti erano imputabili al socio accomandatario uscente (autore materiale delle violazioni) e, di conseguenza, veniva chiesta la preventiva escussione di quest’ultimo ai sensi...