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Accertamento, riscossione e contenzioso 24 Marzo 2026

Perimetro di responsabilità per il prestanome di copertura

La Cassazione rafforza l’idea che il rappresentante legale di diritto, anche se privo di gestione effettiva, resti il primo destinatario degli obblighi fiscali e possa subire la confisca quando non reagisce all’inadempimento.

La sentenza 25.02.2026 n. 7529 colloca il legale rappresentante di diritto entro una logica di responsabilità primaria e non meramente riflessa. Secondo la Cassazione l’amministratore di facciata non è una figura meramente passiva, reclutata per schermare il dominus effettivo e assorbire il rischio penale dell’inadempimento tributario. La carica, infatti, non genera soltanto doveri di sorveglianza, ma produce un’obbligazione funzionale di attivazione, che investe il pagamento del tributo, la gestione della crisi di liquidità e l’adozione di condotte idonee a evitare la consumazione del reato.Il fulcro della disciplina si rinviene nell’art. 10-ter D.Lgs. 74/2000, che configura la rilevanza penale dell’omesso versamento dell’Iva quando il debito d’imposta, superiore a 250.000 euro, non venga estinto entro il 31.12 dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, salvo che sia in corso un regolare piano di rateazione secondo la disciplina vigente. In questo assetto si inserisce l’art. 12-bis del medesimo decreto, che prevede in via ordinaria la confisca del profitto del reato e, ove quella diretta non risulti concretamente praticabile, legittima la confisca per equivalente sui beni, comunque, nella disponibilità del reo.La sentenza citata si inserisce in una traiettoria già resa esplicita dalla decisione 3.02.2026, n. 4333. Nel primo arresto, la Cassazione valorizza la totale abdicazione del legale rappresentante ai doveri inerenti...

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