Amministrazione del personale 10 Gennaio 2026

Periodo di prova e recesso: la Cassazione puntualizza il computo

Con l’ordinanza 25.12.2025, n. 34102 la Sezione Lavoro richiama aziende e giudici a una verifica effettiva: la facoltà di recesso durante la prova si misura sulle giornate di servizio effettivo, non sul semplice decorso del tempo.

Il caso riguarda un licenziamento intimato durante il periodo di prova in un rapporto avviato nel 2022 presso una società a partecipazione pubblica. Il recesso viene comunicato il 3.08.2022 come mancato superamento della prova.Il giudizio di primo grado respinge la domanda; la Corte d’Appello di Roma conferma con sentenza n. 2789/2024. In Cassazione il ricorso ruota attorno a 2 snodi: il calcolo della soglia minima prevista dal contratto collettivo quando l’attività risulta interrotta da assenze e la ripartizione dell’onere della prova quando la contestazione investe le mansioni affidate durante l’esperimento. La disciplina collettiva richiamata prevedeva un periodo di prova di 6 mesi, con possibilità di recesso dopo almeno 3 mesi di servizio effettivo (la metà del periodo complessivo).Metà del periodo e lavoro realmente svolto - Sul primo punto la Corte accoglie il motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello. Il richiamo all’art. 2096 c.c. orienta la lettura della prova verso la sua causa: un esperimento che consente di valutare capacità professionali e inserimento organizzativo sulla base di prestazioni effettivamente rese.Nel caso concreto risultavano 51 giornate di assenza per malattia, insieme a ulteriori giornate senza prestazione per ferie e festività. La Corte di merito aveva ritenuto sufficiente il decorso di 5 mesi dall’instaurazione del rapporto per considerare integrata la soglia minima di 3 mesi necessaria per il...

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