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Diritto privato, commerciale e amministrativo 17 Ottobre 2026

Perizia del commercialista: obbligazione di mezzi non di risultato

Obbligazione di mezzi, mandato specifico da provare, onere della prova sul cliente: con l’ordinanza n. 26417/2026 la Cassazione chiarisce che la stima della S.r.l. a fini fiscali non garantisce il valore per la cessione delle quote.

Con l’ordinanza 7.10.2026, n. 26417, la Cassazione è tornata a esprimersi sulla responsabilità professionale del commercialista che redige una perizia di stima, confermando la decisione della Corte d’appello di Milano che aveva rigettato la domanda di risarcimento proposta da un socio contro il professionista incaricato.Nel caso analizzato il socio aveva affidato al commercialista la redazione di una stima del valore di una S.r.l. ai fini fiscali; la partecipazione era stata poi ceduta e, a seguito di una revisione contabile, erano emerse passività non riportate nell’elaborato peritale. Il cliente agiva per il risarcimento, sostenendo che l’errata valutazione aveva inciso sul prezzo di cessione. I giudici di merito avevano rigettato la domanda rilevando che l’attore non aveva provato di aver conferito un incarico finalizzato alla cessione delle quote, risultando provato solo un mandato per la determinazione del valore a fini fiscali, sulla documentazione resa disponibile; l’incarico, peraltro, escludeva espressamente la revisione contabile.La Cassazione ha confermato questa impostazione, ribadendo un principio di rilievo pratico: il conferimento di un incarico professionale per la stima del valore delle quote finalizzata al loro acquisto ha un contenuto negoziale diverso da un incarico per la stima a fini meramente fiscali e la differenza incide sull’oggetto stesso della prestazione dovuta e, di riflesso, sul perimetro della responsabilità del...

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