Il nostro ordinamento garantisce al lavoratore dipendente il pieno esercizio dei diritti elettorali costituzionalmente previsti e il mantenimento del posto di lavoro qualora venga ad assumere cariche elettive. Più precisamente, i lavoratori eletti in consigli di cariche pubbliche elettive, in amministrazioni locali o che assumono incarichi come membri degli organi esecutivi di tali amministrazioni hanno diritto ad essere collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato ovvero, in alternativa, a permessi, anche retribuiti, per assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di svolgimento (D.Lgs. 267/2000).
Si considerano amministratori degli enti locali:
Si considerano amministratori degli enti locali:
- i sindaci, anche metropolitani;
- i presidenti delle Province;
- i consiglieri dei Comuni (anche metropolitani) e delle Province;
- i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali;
- i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali;
- i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane;
- i componenti degli organi delle unioni di Comuni e dei consorzi tra enti locali e i componenti degli organi di decentramento.
I permessi non retribuiti spettano a tutti i dipendenti che ricoprono cariche in amministrazioni locali, in misura non eccedente le 24 ore mensili, a condizione che l’assenza risulti necessaria all’espletamento di funzioni o attività relative al mandato. In merito ai permessi retribuiti, invece, è necessario distinguere in base alla carica rivestita.
In dettaglio, in relazione all’incarico ricoperto, i lavoratori possono fruire dei seguenti permessi retribuiti (dal datore di lavoro, con rimborso a carico dell’ente presso cui è svolta l’attività entro 30 giorni dalla richiesta):
In dettaglio, in relazione all’incarico ricoperto, i lavoratori possono fruire dei seguenti permessi retribuiti (dal datore di lavoro, con rimborso a carico dell’ente presso cui è svolta l’attività entro 30 giorni dalla richiesta):
- componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti:
- permesso retribuito pari all’intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli (in caso di consigli svolti in orario serale, i lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo;
- nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata successiva);
- componenti di giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di Comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari:
- permesso retribuito per l’effettiva durata della partecipazione alle riunioni degli organi di cui fanno parte (è compreso il tempo necessario a raggiungere il luogo della riunione e rientrare al lavoro);
- componenti degli organi esecutivi dei Comuni, delle Province, delle città metropolitane, delle unioni di Comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti:
- permesso retribuito pari all’intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli (in caso di consigli svolti in orario serale, i lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata successiva);
- permesso retribuito per l’effettiva durata della partecipazione alle riunioni degli organi di cui fanno parte (compreso il tempo per raggiungere il luogo della riunione e di rientro al lavoro);
- permesso retribuito per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle Province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
I lavoratori chiamati a svolgere il ruolo di consiglieri di parità, oltre i permessi non retribuiti, godono dei seguenti permessi retribuiti:
- consigliere e consiglieri di parità, nazionale e regionali: permesso retribuito di 50 ore lavorative mensili medie;
- consigliere e consiglieri provinciali di parità: permesso retribuito di 30 ore lavorative mensili medie.
I permessi sono retribuiti a condizione che l’assenza dal servizio sia giustificata dall’esercizio delle loro funzioni e il datore di lavoro ne sia informato per iscritto almeno un giorno prima.
Come previsto per i soggetti citati in precedenza, il datore di lavoro corrisponde la retribuzione relativa alle giornate di assenza con diritto al rimborso dall’ente regionale o provinciale in seno al quale il lavoratore riveste la carica.
Tutti i lavoratori dipendenti privati eletti membri del Parlamento (nazionale o europeo) o delle assemblee regionali hanno diritto, a richiesta, di essere collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato.
I candidati al Parlamento europeo hanno inoltre diritto ad essere collocati in aspettativa non retribuita dal giorno di presentazione della candidatura a quello delle elezioni.
Durante l'aspettativa il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e matura l'anzianità di servizio. Il periodo è, inoltre, utile per il diritto all'accredito figurativo dei contributi previdenziali.
Eventuali patti contrattuali diretti a ridurre la durata legale dell'aspettativa sono nulli (Cass. 7.02.1985 n. 953).
Come previsto per i soggetti citati in precedenza, il datore di lavoro corrisponde la retribuzione relativa alle giornate di assenza con diritto al rimborso dall’ente regionale o provinciale in seno al quale il lavoratore riveste la carica.
Tutti i lavoratori dipendenti privati eletti membri del Parlamento (nazionale o europeo) o delle assemblee regionali hanno diritto, a richiesta, di essere collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato.
I candidati al Parlamento europeo hanno inoltre diritto ad essere collocati in aspettativa non retribuita dal giorno di presentazione della candidatura a quello delle elezioni.
Durante l'aspettativa il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e matura l'anzianità di servizio. Il periodo è, inoltre, utile per il diritto all'accredito figurativo dei contributi previdenziali.
Eventuali patti contrattuali diretti a ridurre la durata legale dell'aspettativa sono nulli (Cass. 7.02.1985 n. 953).
