Permesso di soggiorno irrilevante se permane la residenza anagrafica
Il possesso di un permesso di soggiorno permanente all’estero non è prova del trasferimento della residenza e della non necessità di comunicare l’esistenza di un’attività finanziaria oltre confine, se il contribuente è iscritto nelle anagrafi comunali. Cass., sez. V, ord. 3.09.2026, n. 24972.
Vicenda processuale - Una persona fisica aveva ricevuto un provvedimento sanzionatorio dell’Agenzia delle Entrate per l’omessa indicazione, nel quadro RW delle dichiarazioni 2008-2010, di attività finanziarie detenute nella Repubblica di San Marino.Pur risultando iscritta nell’anagrafe della popolazione residente in Italia, la contribuente aveva contratto matrimonio con un soggetto residente a San Marino, possedeva un permesso di soggiorno permanente e lavorava presso un istituto di sicurezza sociale sammarinese. Le disponibilità economiche depositate all’estero provenivano dalla vendita di un immobile situato in Italia e da un trattamento di quiescenza erogato da un ente previdenziale italiano, già tassato in Italia.Il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso, avanzato dalla parte, ritenendo decisivo il dato formale della residenza anagrafica.La C.T.R., invece, aveva accolto l’appello, sostenendo che il centro degli interessi della contribuente fosse all’estero e che la residenza “di fatto” dovesse prevalere su quella anagrafica, attribuendo al permesso di soggiorno permanente valore probatorio.L’Agenzia fiscale proponeva ricorso per cassazione articolato in 2 motivi. Con il primo contestava la violazione dell’art. 2 del Tuir, sostenendo che l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta rende il soggetto fiscalmente residente in Italia, precludendo ogni ulteriore accertamento. Con il...