PEX anche per i soggetti extra-UE: l’AIDC si esprime favorevolmente
L’AIDC ha analizzato l’applicabilità della PEX a plusvalenze realizzate da soggetti extra-UE/SEE, evidenziando che il beneficio è formalmente riservato ai soli residenti in Stati UE o SEE.
Con la norma di comportamento n. 229/2025 l’AIDC (Associazione italiana dottori commercialisti) ha analizzato la possibilità di applicare il regime della c.d. “participation exemption” (PEX) alle plusvalenze realizzate da società o enti che non hanno sede nell’Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo. A quest’ultimo riguardo, infatti, occorre considerare che, sulla base di quanto previsto dall’art. 68, c. 2-bis del Tuir, ai fini PEX, nei casi in cui la plusvalenza sia tassata in Italia in base a una convenzione contro le doppie imposizioni (ovvero, in mancanza di questa, in base alle norme interne), il beneficio fiscale dell’imponibilità limitata (al 5%) delle plusvalenze è applicabile, formalmente, nei confronti dei soli soggetti residenti in Stati UE o SEE.Tuttavia, l’AIDC propone un’interpretazione estensiva di questa disposizione, coerente con i principi del diritto dell’Unione Europea (ovvero, in particolare, dell’art. 63 del TFUE, che tutela la libera circolazione dei capitali anche nei rapporti con Paesi terzi). In tal senso, viene sottolineato che la limitazione territoriale della PEX ai soli territori UE o SEE configura una restrizione alla libertà di circolazione dei capitali che, a differenza di altre libertà fondamentali del TFUE, si estende anche nei confronti di Stati terzi. A conferma della linearità del ragionamento viene ricordato che la giurisprudenza della Cassazione ha già stigmatizzato in varie occasioni...