PEX negata se la partecipata serba detassa l’utile per investimenti
Con la risposta n. 135/2026 l'Agenzia qualifica come regime speciale ex art. 47-bis del Tuir l'esenzione decennale serba per i grandi investimenti: la partecipata è a fiscalità privilegiata e la plusvalenza da cessione non accede alla Pex.
Con la risposta all’interpello 8.07.2026, n. 135 l'Agenzia delle Entrate torna sul requisito della residenza fiscale previsto dall'art. 87, c. 1, lett. c) del Tuir ai fini della participation exemption, confermando l'impostazione già espressa nella risposta 27.09.2022, n. 481 e adottando una lettura rigorosa della nozione di "regime speciale" previsto dall'art. 47-bis.Il caso analizzato riguarda una società italiana che:- detiene il 25% di una società serba, iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie sin dalla costituzione; - intende cedere la partecipazione al socio di maggioranza della partecipata, non appartenente al medesimo gruppo della cedente (circostanza che, ai sensi dell'art. 87, c. 2 del Tuir limita il periodo di monitoraggio ai 5 periodi d'imposta anteriori al realizzo). La partecipata svolge un'effettiva attività industriale con circa 220 dipendenti, ma beneficia dell'art. 50 della legge serba sulla tassazione dell'utile delle persone giuridiche, che esenta dall'imposta, per 10 anni e in proporzione all'investimento, i contribuenti che investono oltre 1 miliardo di dinari in immobilizzazioni strumentali e assumono almeno 100 lavoratori a tempo indeterminato. Trattandosi di partecipazione non di controllo, il test rilevante è quello previsto dall'art. 47-bis, c. 1, lett. b), ovvero la sussistenza di un livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello italiano, tenendo conto degli eventuali regimi speciali. Sulla questione la società istante...