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Imposte dirette 12 Settembre 2026

Piani di incentivazione azionaria: deduzione solo a consuntivo

Il D.Lgs. 148/2026 riscrive l’art. 95, c. 6-bis del Tuir: i costi dei piani di incentivazione azionaria, in azioni o per cassa, si deducono solo alla consegna degli strumenti o all’estinzione della passività, non per competenza di bilancio.

Con l’art. 5 D.Lgs. 148/2026 (correttivo Omnibus) la disciplina della deducibilità dei piani di incentivazione azionaria diventa strutturale, chiudendo un percorso avviato dalla legge di Bilancio 2025. Questi piani sono oggi lo strumento più diffuso per fidelizzare dipendenti, collaboratori e dirigenti: nei piani di opzioni su azioni l’impresa attribuisce il diritto di acquistare azioni a un prezzo prefissato (prezzo di esercizio) al maturare delle condizioni; nei piani di assegnazione di azioni, le azioni sono attribuite senza corrispettivo, sempre al loro maturare; nei piani con diritti figurativi su azioni non vi è assegnazione di azioni reali, ma un diritto monetario parametrato al valore di un certo numero di azioni, senza la qualità di azionista. La distinzione più rilevante ai fini fiscali resta però quella tra piani regolati con consegna di azioni e piani regolati per cassa, perché il principio contabile IFRS 2 li contabilizza diversamente: il primo genera una riserva di patrimonio netto, il secondo una passività finanziaria (par. 30).La legge di Bilancio 2025 (art. 1, c. 862 L. 207/2024), introducendo il c. 6-bis nell’art. 95 del Tuir, aveva stabilito che il costo dei piani regolati con azioni, contabilizzato secondo l’IFRS 2, fosse deducibile solo all’effettiva assegnazione degli strumenti ai beneficiari, anziché per competenza, secondo la derivazione rafforzata. L’Agenzia delle Entrate e l’Oic hanno poi confermato che la regola vale anche...

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