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Diritto
26 Febbraio 2021
Pianificare la tenuità del fatto? Un tentativo pericoloso
Possibilità non operante qualora il contribuente, dopo la scadenza dei termini per il versamento, abbatta il debito d'imposta arrivando a superare di poco la soglia di punibilità.
Con la sentenza 3.02.2021, n. 4266 la III Sez. Pen. della Cassazione ha confermato l'impossibilità di procedere con la declaratoria di assoluzione per particolare tenuità del fatto, rispetto ad un contribuente che, successivamente allo spirare dei termini utili per procedere al versamento dell'Iva, abbatte il debito pregresso, superando così soltanto di poco la soglia di punibilità. Al di là della singolarità della condotta e della specificità della casistica in commento, l'intervento offre un importante spunto di riflessione sulla compatibilità tra la previsione di soglie di punibilità e la concreta fruizione delle agevolazioni correlabili alla tenuità del fatto di reato, soprattutto qualora tali fattori siano riletti in connessione al principio di offensività.
In ambito penale, la “necessaria lesività” del fatto di reato (compresi gli illeciti di matrice penale-tributaria) costituisce un tema centrale storicamente espresso dal brocardo nullum crimen sine iniuria. Il principio di offensività contribuirebbe a circoscrivere il novero dei fatti penalmente rilevanti, impedendo che si proceda all'incriminazione per manifestazioni comportamentali materialmente inidonee a ledere l'interesse ordinamentale protetto. Tenuto conto di tali principi e trasponendoli in campo fiscale, si può asserire che la previsione di soglie tributarie consente di...