Il piano del consumatore è un piano di ristrutturazione previsto dalla L. 27.01.2012, n. 3 attraverso il quale i consumatori che versano in difficoltà economiche possono rinegoziare i propri debiti. La procedura si rivolge esclusivamente alle persone fisiche che abbiano contratto debiti per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, ovverosia ai consumatori.
Insieme alla proposta, va depositato l'elenco di tutti i creditori, nel quale devono essere indicate anche le somme dovute, i beni del debitore e gli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni.
Tra i creditori del soggetto che deposita la domanda figura il condominio, per tutte le quote scadute fino alla presentazione della domanda.
Se la proposta di piano del consumatore soddisfa i requisiti previsti dalla L. 3/2012, il giudice che l'ha ricevuta, dopo avere verificato l'assenza di atti in frode ai creditori, fissa immediatamente l'udienza, con decreto, e dispone la comunicazione, almeno 30 giorni prima, della proposta ai creditori, ad opera dell'organismo di composizione della crisi.
Il piano del consumatore assume carattere non negoziabile: infatti, per essere omologato non ha bisogno del consenso della maggioranza dei creditori.
È il giudice a decidere se il debitore proponente può essere ammesso alla procedura.
Conseguenze per il condominio - L'amministratore e i singoli condòmini restano ignari del contenuto...