La Cassazione ricorda che non sono previsti limiti di durata, soprattutto nell'ottica di assicurare maggiore tutela alle ragioni creditorie e concedere una "seconda chance" all'esdebitato.
Per la Cassazione (ord. 27544/2019) nel piano del consumatore si può prevedere una dilazione superiore ai 5 anni, sempre che sia previsto il pagamento integrale del debito e che il patrimonio del debitore non sia in grado di soddisfare integralmente le ragioni del creditore. La Corte, nel motivare la pronuncia, ha ricordato che la L. 3/2012 (procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, non ha previsto un limite massimo di durata di queste procedure, né indicazioni si rinvengono nel nuovo Codice della Crisi d'impresa.
Secondo il giudice di legittimità non si può aprioristicamente escludere che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore che pur preveda una dilazione di significativa durata anche superiore ai 5-7 anni, piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore. E ciò accade ogniqualvolta il piano preveda il pagamento integrale del debito, mentre il patrimonio del debitore, aggredibile tramite esecuzione forzata, non sia in grado di soddisfare integralmente le ragioni del creditore, in quanto costituito da un unico bene di rilievo il cui valore sia pari o inferiore all'ammontare dei debiti. Con la vendita all'incanto generalmente, il creditore ottiene una somma anche inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore, sia perché gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà ex art. 571, c. 2 c.p.c., di offrire...