Negli ultimi anni i piani di welfare aziendale hanno suscitato sempre maggiore interesse tra operatori del settore e lavoratori. Trovare un'univoca definizione di welfare aziendale non è facile, ma si può ritenere che sia un insieme eterogeno di iniziative messe a disposizione dal datore di lavoro per aumentare il benessere dei lavoratori e delle loro famiglie. La messa a disposizione dei beni, servizi e prestazioni si può realizzare attraverso piani di welfare contrattuali o unilaterali, cioè tramite un regolamento. Su quest'ultimo aspetto è intervenuta l'Agenzia delle Entrate che, con risposta ad interpello n. 10/2019, ha ribadito (già lo aveva fatto con la circolare 28/E/2016) che consente la piena deducibilità, ai sensi dell'art. 95 TUIR, dei costi sostenuti dalla società relativamente ai benefit riconosciuti ai dipendenti o ai loro familiari. È però necessario che il regolamento configuri l'adempimento di un obbligo negoziale: non può essere revocabile né modificabile autonomamente dal datore di lavoro nel periodo di vigenza. In tal caso, precisa l'Agenzia, l'atto nella sostanza sarebbe qualificabile come volontario. Questa puntualizzazione è degna di sottolineatura perché evidenzia come siano realizzabili piani di welfare non solo contrattuali, ma anche per libera iniziativa del datore di lavoro, purché regolamentata.
Quanto ai soggetti...