Piccola proprietà contadina, la fusione non compromette l’agevolazione
La fusione tra società agricole non è un’alienazione volontaria dei terreni e non fa decadere dalle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, coerentemente con la natura successoria, e non traslativa, che le Sezioni Unite riconoscono all’operazione.
L’Amministrazione Finanziaria, con la risposta all’istanza d’interpello n. 183/2026, si è pronunciata in ordine al mantenimento delle agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina nel caso di fusione tra 2 società agricole. A tale proposito l’Estensore erariale ha dapprima rappresentato come, ai sensi dell’art. 2, c. 4-bis D.L. 194/2009, il regime agevolativo in questione decade nel solo caso di atti di alienazione volontaria dei terreni o di cessazione della loro coltivazione o conduzione diretta.
In ordine alla prima causa di decadenza, costituita dall’alienazione volontaria, la Cassazione, con l’ordinanza 27.09.2022, n. 28169, ha osservato che, con la fusione o con la scissione, non passano alle beneficiarie singoli beni, rapporti o situazioni giuridiche, bensì, più propriamente, beni, rapporti e situazioni giuridiche così come organizzati nell’ambito della società originaria. Su tali basi la Corte ha escluso che nelle operazioni di fusione e scissione si renda ravvisabile una vicenda corrispondente all’alienazione, la quale si caratterizza come un distacco del rapporto dalla sfera giuridica di un soggetto, mentre nell’ambito di tali operazioni la modificazione dell’intestazione soggettiva esprime una valenza solo convenzionale. La tesi è senz’altro corretta e va pienamente condivisa. Dall’art. 2504-bis c.c., rubricato...