L'art. 1, c. 117 L. 30.12.2025, n. 199 è intervenuto sull'art. 1, c. 5-bis D.Lgs. 5.08.2015, n. 127, inserendo la lett. b-ter). La nuova disposizione autorizza l'Agenzia delle Entrate a mettere a disposizione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione i flussi di informazioni afferenti alle fatture elettroniche. Operativamente, l'agente della riscossione potrà acquisire i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nei 6 mesi precedenti dai soggetti debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati, nei confronti di uno stesso cessionario o committente. L'obiettivo è consentire attività di analisi mirate all'avvio di procedure esecutive presso terzi, previste dall'art. 72-bis D.P.R. 29.09.1973, n. 602. Stante l'attuale formulazione della norma, la richiesta dei flussi di fatturazione del semestre precedente può essere avanzata per qualsiasi importo a debito, indipendentemente dalla sua entità o anzianità.
Il meccanismo può risultare più chiaro mediante un esempio. Si ipotizzi il caso di un'impresa con debiti iscritti a ruolo che emette regolarmente fatture elettroniche verso un proprio cliente abituale. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, analizzando i dati aggregati del semestre precedente transitati per il Sistema di Interscambio, individuerà il cliente come soggetto terzo debitore dell'impresa morosa. Ciò significa che l'agente della riscossione non dovrà più procedere con tentativi di pignoramento alla cieca sui conti correnti, ma potrà notificare direttamente un pignoramento mirato verso il cliente, intercettando i pagamenti delle fatture prima che arrivino all'impresa, aumentando così la velocità di recupero delle somme.
Nonostante quanto previsto dalla norma, ad oggi la misura non è operativa, in quanto subordinata all'emanazione di regole operative. L'art. 1, c. 118 L. 199/2025 stabilisce che queste ultime dovranno essere definite con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare (teoricamente) entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Tale provvedimento è essenziale per disciplinare il flusso tecnico di scambio delle informazioni tra le 2 Agenzie e le garanzie necessarie per la protezione dei dati dei contribuenti coinvolti, considerando che le informazioni commerciali vengono utilizzate per una finalità diversa da quella originaria.
Benché il termine dei 90 giorni sia scaduto, ad oggi il provvedimento non è stato ancora adottato; anche in questo caso, dunque, il cronico ritardo nell’emanazione dei provvedimenti attuativi si è puntualmente riproposto.
Non è noto se il futuro provvedimento direttoriale attuativo prevederà dei filtri, ad esempio, delle franchigie di importo, per evitare l'avvio di pignoramenti mirati in presenza di somme a debito di modesto ammontare. In ogni caso, occorre prestare la massima attenzione a non sottovalutare la portata della misura: quando il provvedimento sarà adottato, il meccanismo potrebbe risultare particolarmente efficace e impattante sulla liquidità dei debitori, chiudendo il cerchio tra fatturazione elettronica e recupero coattivo. Di conseguenza, i contribuenti iscritti a ruolo dovrebbero valutare tempestivamente il ricorso alla definizione agevolata prevista dall'art. 1, cc. da 82 a 101 L. 199/2025, in quanto, aderendo alla rottamazione quinquies entro la scadenza del 30.04.2026, il debitore ottiene il blocco delle azioni di recupero. Ne consegue che, attivando la definizione agevolata, i debiti rottamati vengono posti in uno stato di sospensione sotto il profilo della riscossione, evitando così il rischio di subire il pignoramento delle fatture emesse. Quanto sopra, tuttavia, sempre ammesso che i debiti iscritti a ruolo siano rottamabili, sia sotto il profilo dell’arco temporale di copertura della misura, sia con riferimento alla tipologia di debito, posto che l’attuale rottamazione consente la definizione agevolata dei soli debiti da dichiarazione, e non di quelli da accertamento.
