Gli autoveicoli e i motoveicoli appartengono al novero dei beni mobili registrati, ovvero a tutta quella categoria di beni che non possono essere considerati beni immobili. Come noto, i beni mobili registrati, ai sensi dell'art. 815 C.C., sono soggetti ad una particolare regolamentazione, a seconda del registro a cui siano iscritti. In questo particolare caso, si tratta del Pubblico Registro Automobilistico.
Vi sono due distinte fonti normative che offrono una definizione di “autoveicolo”. La prima è l'art. 54 del Codice della Strada (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285), che li definisce come “veicoli a motore con almeno 4 ruote, esclusi i motoveicoli”. La seconda fonte normativa a cui fare riferimento è l'art. 1 R.D. 15.03.1927, n. 436, che specifica come “agli effetti del presente decreto” (e quindi ai fini della disciplina della trascrizione in esso contenuta) “nella denominazione di autoveicoli si intendono compresi le autovetture, gli autocarri, le trattrici coi relativi veicoli rimorchiati e ogni altro veicolo assimilabile ai predetti, nonché i motocicli, con esclusione nei riguardi di quest'ultimo termine, dei velocipedi muniti di piccoli motori ausiliari, ordinariamente chiamati biciclette a motore o motoleggere”. Proprio per via della loro particolare natura vengono considerati i più mobili tra i beni mobili.
Prima dell'introduzione dell'art. 521-bis c.p.c., il creditore...