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Diritto 07 Marzo 2023

Pignoramento di crediti futuri o eventuali

Oltre ai crediti certi, liquidi ed esigibili, appaiono pignorabili i crediti illiquidi, ed anche quelli futuri e incerti, anche se solo in determinate condizioni.

Fin dagli anni ’60 la Giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la pignorabilità - nelle forme del PPT - anche dei crediti condizionati o addirittura incerti ed eventuali (Cassazione Civile, sent. 11.07.1962, n. 1835). La capacità satisfattiva dei crediti condizionati, incerti o eventuali deriva dall’idoneità degli stessi ad essere assegnati al creditore. Potranno quindi essere oggetto di pignoramento anche i crediti incerti e futuri, e addirittura litigiosi, con la sola esclusione dei crediti meramente eventuali. La differenza risiede nella circostanza che un credito futuro trova, in ogni caso, origine in un rapporto giuridico identificato e già esistente al momento del pignoramento ed è quindi destinato a maturare nel tempo. Al contrario, un credito meramente eventuale è per sua natura privo di tale ultimo collegamento, non essendo riconducibile ad una situazione già attiva (Cassazione Civile, sent. 22.06.2017, 15607). Proprio in ragione del suddetto principio risultano pignorabili le future retribuzioni, così come i futuri canoni di locazione, ancorché essi siano illiquidi e non esigibili (bensì fondati su un rapporto già esistente). Allo stesso modo risultano pignorabili i crediti del promittente venditore - quale è il corrispettivo per la futura vendita - così come quantificati nell’ambito di un contratto preliminare di compravendita....

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