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Diritto 15 Marzo 2022

Pignoramento e conto cointestato

In caso di pignoramento, l’istituto di credito vincolerà l’intera somma precettata senza tener conto della presunzione di comproprietà tra i cointestatari.

Il pignoramento presso terzi è una procedura esecutiva, disciplinata dagli artt. 543 a 554 c.p.c., che vede spesso coinvolti l’intestatario di un conto corrente, in qualità di debitore, e l’istituto di credito, in qualità di terzo creditore degli intestatari. Per quel che concerne l’argomento trattato, il creditore procedente notifica l’atto di pignoramento nei confronti dell’istituto di credito intimando allo stesso di non disporre del credito indicato, nonché invitandolo a rendere entro 10 giorni la comunicazione ex art. 547 c.p.c. Dal momento in cui riceve la notifica, l’istituto di credito diviene custode delle somme precettate, aumentate della metà. Entro 10 giorni dalla notifica dell’atto, dunque, l’istituto di credito “deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna” nonché “deve altresì specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli siano state notificate o che ha accettato”. Nella circostanza in cui il pignoramento abbia ad oggetto un conto corrente cointestato, ma il debitore è solo uno dei contestatari, l’istituto di credito è comunque tenuto a vincolare l’intera somma precettata aumentata della metà, senza tener conto della presunzione di comproprietà tra i cointestatari....

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