Il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale gli si indicano esattamente i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a pignoramento. Immediatamente dopo la notificazione al debitore, l'ufficiale giudiziario consegna copia autentica dell'atto con le note di trascrizione al competente conservatore dei registri immobiliari che trascrive l'atto e gli restituisce una delle note.
L'art. 557, c. 2 c.p.c. prevede che il creditore che esegua un pignoramento immobiliare debba depositare nella cancelleria del Tribunale la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, atto di precetto, atto di pignoramento e nota di trascrizione entro 15 giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento.
Nella prassi è però uso che alla nota di trascrizione provveda il creditore una volta ricevuta dall'ufficiale giudiziario la copia del pignoramento notificato, unitamente alla copia degli altri atti sopra indicati. Vi è quindi uno sfasamento fra il momento dell'iscrizione a ruolo da compiersi nei 15 giorni dalla restituzione degli atti da parte dell'ufficiale giudiziario al creditore e l'eventuale disponibilità della nota di trascrizione effettuata necessariamente successivamente alla restituzione dell'atto di pignoramento notificato.
L'art. 557, ultimo comma c.p.c. prevede l'inefficacia del pignoramento qualora la nota...