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Diritto 17 Ottobre 2019

Pignoramento presso terzi e giurisdizione per l'opposizione

I rimedi a disposizione del contribuente che, se ritiene il provvedimento viziato, può impugnare l'esecuzione o gli atti esecutivi.

Secondo l'art. 72-bis D.P.R. 29.09.1973, n. 602, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può impartire direttamente al terzo l'ordine di pagare il credito al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede. La procedura di pignoramento esattoriale del conto corrente, pertanto, non segue le regole ordinarie disposte dall'art. 543 c.p.c. Ci si chiede quali azioni possa intraprendere il contribuente per opporsi all'esproprio forzato delle disponibilità depositate presso l'istituto di credito e quale sia la giurisdizione competente. L'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. può essere avanzata solo per motivi riguardanti la pignorabilità dei ben: per esempio, il pignoramento della prima abitazione, di cose mobili impignorabili ex art. 514 c.v., di somme eccedenti i limiti stabiliti dall'art. 72-ter D.P.R. 602/1973 e di immobili diversi dalla prima abitazione per carichi iscritti a ruolo inferiori a € 120.000. L'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. può essere invece proposta solo per vizi del procedimento esecutivo. Rientrano tra questi: - ex art. 50, c. 2 D.P.R. 602/1973, la nullità, inammissibilità e improcedibilità del pignoramento per omessa prodromica notifica dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere entro 5 giorni, se è trascorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento; - ex art. 50, c. 3...

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