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Accertamento, riscossione e contenzioso 29 Agosto 2026

Pignoramento presso terzi: inutilizzabili gli atti senza conformità

La mancanza o la tardiva produzione dell’attestazione comporta l’inutilizzabilità dei documenti e determina l’annullamento del pignoramento presso terzi.

Con sentenza 20.02.2026, n. 159 la III sezione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento ha affrontato il tema riguardante l’obbligo di attestazione di conformità delle copie informatiche degli atti esattoriali prodotti dall’Agenzia delle Entrate Riscossione.Vicenda processuale - Una società impugnava un pignoramento presso terzi emesso dalla competente Agenzia delle Entrate Riscossione. Con l’atto venivano richiamate 5 cartelle di pagamento relative a Iva e Ires per gli anni d’imposta 2017-2021, che la contribuente ha dichiarato di non avere mai ricevuto, così come non avrebbe mai ricevuto l’intimazione di pagamento.La ricorrente eccepiva:- la nullità della notifica del pignoramento, poiché l’atto sarebbe stato consegnato da un soggetto non identificato, privo di qualifica e senza alcuna relata di notifica;- la violazione dell’art. 7-bis dello Statuto del contribuente, per difetto assoluto di motivazione in quanto l’atto non indicava i presupposti di fatto, le ragioni giuridiche, la tipologia degli interessi, i criteri di calcolo, i tassi applicati, né il responsabile del procedimento o le modalità di riesame in autotutela;- l’inutilizzabilità degli atti esattoriali depositati dall’Agenzia, poiché privi dell’attestazione di conformità prevista dall’art. 25-bis, c. 5-bis D.Lgs. 546/1992, norma applicabile ai giudizi introdotti dopo il 1.09.2024.I difensori chiedevano l’annullamento del pignoramento e degli atti...

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