Accertamento, riscossione e contenzioso 10 Gennaio 2024

Più gravosa la prova contraria del contribuente nell’indagine bancaria

In caso di verifica bancaria nei confronti di un contribuente che consegua oltre al reddito d’impresa anche altri redditi, è il contribuente che deve provare l’irrilevanza dei prelevamenti (Cass., sent. n. 35618/2023).

La Corte di Cassazione, con la sentenza 20.12.2023, n. 35618, a fronte della doglianza del contribuente che censurava specificamente la mancata indicazione della categoria reddituale a cui si sarebbero dovute raccordare le contestate operazioni imponibili, ha affermato che, se il contribuente esercita un’attività d’impresa, l’Amministrazione Finanziaria può ricongiungere la ripresa fiscale a tale categoria di reddito, salvo prova contraria a carico del contribuente, ammesso a provare una diversa connessione causale dei singoli movimenti finanziari con altra tipologia di reddito, ostativa la conversione presuntiva in ricavi dei prelevamenti, in forza delle precise statuizioni della Corte Costituzionale rappresentate nella sentenza n. 228/2014. Si deve ritenere che tale indicazione valga solo nel caso di riscontrato svolgimento di un’attività d’impresa da parte del contribuente e non nel caso non venga prioritariamente provato lo svolgimento effettivo di una qualche attività commerciale. A tal proposito va sottolineato come, in ordine ai prelevamenti, la stessa Amministrazione Finanziaria ha avuto testualmente modo di rappresentare nella circolare 19.10.2006, 32/E, capitolo quinto: “Oltre a ciò appare opportuno evidenziare che, stante il riferimento normativo alle scritture contabili, tale ultima disposizione (relativa ai prelievi) trova applicazione solo nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta...

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