L’art. 32 D.L. 17.03.2020, n. 18 proroga al giorno 1.06.2020 il termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola in competenza 2019. Alla prestazione economica hanno diritto i lavoratori agricoli dipendenti e le figure equiparate. La prestazione spetta alle seguenti categorie:
- operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti;
- operai agricoli a tempo indeterminato che vengono assunti o licenziati nel corso dell’anno civile, dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
piccoli coloni;
- compartecipanti familiari;
- piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari.
Soggetti esclusi - Non hanno diritto all'indennità:
- lavoratori che presentano la domanda oltre il termine previsto;
- lavoratori iscritti in una delle gestioni autonome o nella gestione separata per l'intero anno, o per parte dell'anno ma il numero delle giornate lavorative rientranti nel periodo di iscrizione è superiore a quelle di attività lavorativa dipendente;
- lavoratori già titolari di pensione diretta alla data del 1° gennaio dell'anno di competenza della prestazione. Nel caso di pensionamento durante l'anno, il numero delle giornate indennizzate per disoccupazione agricola viene riproporzionato rispetto al numero di mesi antecedenti la decorrenza della pensione;
- lavoratori che hanno svolto prevalentemente, nell'anno o nel biennio antecedente la domanda, attività di lavoro dipendente non agricolo;
- lavoratori che si dimettono volontariamente, escluse le lavoratrici madri che si dimettono nel corso del periodo di puerperio (o lavoratori padri) e coloro che si dimettono per giusta causa;
- lavoratori cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale.
Numero di giornate - L'indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 giornate annue, dalle quali si dovranno detrarre le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo; le giornate di lavoro in proprio agricolo e non agricolo; le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, infortunio, ecc.; quelle non indennizzabili, per esempio successive all’espatrio definitivo.
Misura dell'indennità - L'indennità spetta nella misura del 40% della retribuzione di riferimento. Dall'importo spettante viene detratto il 9% dell'indennità giornaliera di disoccupazione a titolo di contributo di solidarietà. Questa trattenuta viene effettuata per un massimo di 150 giorni. Agli operai agricoli a tempo indeterminato l'indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà. L'indennità viene pagata direttamente dall'INPS in un'unica soluzione.
