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Lavoro 16 Novembre 2018

Più tutele per la lavoratrice madre che assiste un famigliare disabile


Di regola l'indennità di maternità spetta a tutte le lavoratrici dipendenti, comprese le apprendiste, in forza all'atto dell'astensione obbligatoria dal lavoro. La medesima indennità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro (licenziamento per giusta causa, cessazione attività aziendale e fine rapporto a termine) che si verifichino durante i periodi di congedo di maternità. La norma precisa che le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennità di maternità purché tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di 60 giorni. La medesima disciplina non escludeva dal computo dei 60 giorni immediatamente antecedenti all'inizio dell'astensione obbligatoria il periodo di congedo straordinario di cui la lavoratrice gestante abbia fruito per l'assistenza al coniuge convivente o a un figlio, portatori di handicap in situazione di gravità accertata. È proprio su questa mancata esclusione che interviene la Corte Costituzionale, con sentenza 23.05.2018, n. 158. I giudici ritengono, infatti, che l'assetto prefigurato dal legislatore pregiudichi la madre che si fa carico anche dell'assistenza del disabile...

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