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Lavoro 22 Novembre 2021

Più violazioni, una sola sospensione

La circolare INL 9.11.2021, n. 3 fornisce le prime indicazioni operative in merito al novellato istituto della sospensione dell'attività imprenditoriale, previsto dall'art. 14 D.Lgs. 81/2008, così come modificato dall'art. 13 D.L. 146/2021.

Nella lotta contro l'illegalità e gli infortuni sul lavoro, il legislatore si affida all'Ispettorato Nazionale del Lavoro e ai Servizi Ispettivi delle aziende sanitarie locali dotandoli di una più ampia capacità di intervento, attraverso la riforma dei provvedimenti di sospensione. L'INL, concordemente con l'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro (nota 9686/2021), pur consapevole che le norme potranno essere oggetto di integrazione o modifica in sede di conversione, fornisce i primi chiarimenti operativi. Con l'entrata in vigore del D.L. 146/2021 viene eliminata ogni forma di discrezionalità da parte dell'Amministrazione. Resta, invece, la possibilità di valutare l'opportunità di far decorrere gli effetti della sospensione in un momento successivo, almeno per il lavoro irregolare. L'INL afferma, infatti, che il provvedimento di sospensione per motivi di salute e sicurezza dovrà essere, di norma, adottato con effetto immediato, escludendo, in pratica, solo le fattispecie in cui la sospensione potrebbe creare un rischio per l'incolumità di altri lavoratori o di terzi. La norma riduce la percentuale di lavoratori “in nero” necessaria per far scattare il provvedimento e chiarisce, inoltre, che il momento in cui si devono valutare i presupposti per l'adozione della sospensione è rappresentato “dall'accesso ispettivo”. La regolarizzazione dei...

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