Dal 1.01.2027 cambiano i riferimenti professionali per le valutazioni di aziende, partecipazioni, beni, strumenti finanziari e immobili. L’Organismo italiano di valutazione ha infatti pubblicato la versione definitiva dei Principi italiani di valutazione 2026 (PIV), destinata a sostituire l’impianto elaborato nel 2015. L’applicazione può essere anticipata su base volontaria, ma il nuovo standard non è pensato per essere utilizzato retrospettivamente per riesaminare valutazioni riferite a periodi precedenti. La revisione interessa un ambito ampio, che comprende operazioni straordinarie, valutazioni ai fini di bilancio, contenziosi e procedimenti nei quali la legge richiede una stima di valore.
L’intervento rappresenta la prima riscrittura organica dei PIV dopo l’edizione 2015 e punta anche a un maggiore coordinamento con gli International Valuation Standards, mantenendo però le specificità del contesto professionale e giuridico italiano. L’impianto è stato separato in 2 volumi: il primo contiene i principi, mentre il secondo raccoglie il relativo Razionale, destinato a illustrare logiche, motivazioni e criteri applicativi. La scelta rende più netta la distinzione tra regole tecniche e materiali di supporto e facilita, per il professionista, la ricostruzione del percorso che conduce dalla definizione dell’incarico alla conclusione di valore.
Uno degli interventi più evidenti riguarda la classificazione degli incarichi. Le 5 categorie previste dalla precedente edizione sono sostanzialmente ricondotte a 3: valutazione, parere di congruità finanziaria (fairness opinion) e revisione del lavoro svolto da un altro esperto (valuation review). Il parere valutativo e il calcolo valutativo non compaiono più come tipologie autonome. La semplificazione, tuttavia, non alleggerisce gli obblighi del professionista. Al contrario, rafforza l’idea che la conformità ai PIV non possa dipendere soltanto dalla formula o dal metodo utilizzato, ma debba riguardare l’intero percorso seguito per arrivare alla conclusione di valore.
In questo quadro assume particolare rilievo il principio di scalabilità. I PIV 2026 riconoscono espressamente che ampiezza e profondità del processo valutativo possono essere calibrate sulla complessità dell’oggetto, sulla finalità dell’incarico e sulla qualità delle informazioni disponibili. È un passaggio particolarmente significativo per le PMI, nelle quali sistemi di pianificazione, reporting e controllo possono essere meno strutturati rispetto a quelli delle imprese maggiori. La proporzionalità non autorizza, però, valutazioni semplificate prive delle verifiche essenziali. L’esperto deve comunque evidenziare le carenze informative, comprenderne gli effetti e distinguere le limitazioni effettivamente oggettive da quelle che possono dipendere dalle modalità con cui è stato svolto l’incarico.
La qualità della base informativa diventa quindi uno dei cardini del nuovo impianto. Piani industriali, scenari, rischi, flussi attesi e tassi devono essere tra loro coerenti e sostenuti da ipotesi ragionevoli. In particolare, il tasso di attualizzazione non può essere impiegato come correttivo generico di previsioni poco affidabili: se i flussi prospettici risultano deboli o scarsamente supportati, la criticità deve essere affrontata nella costruzione delle previsioni e non compensata attraverso un premio per il rischio più elevato. Il principio rafforza così la responsabilità dell’esperto nella valutazione delle informazioni ricevute, che non possono essere assunte in modo meramente passivo.
La nuova struttura mantiene sezioni dedicate alle valutazioni di aziende e rami d’azienda, partecipazioni, strumenti finanziari, immobili, macchinari e infrastrutture, attività immateriali, startup e passività, comprese quelle potenziali. Sono inoltre considerate le applicazioni relative ad acquisizioni, cessioni, fusioni, trasformazioni, ristrutturazioni, stime dei danni e valutazioni ai fini di bilancio. Il tratto comune è il maggiore peso attribuito alla tracciabilità del processo valutativo: mandato, informazioni utilizzate, ipotesi, rischi, metodi e motivazione delle conclusioni devono formare un percorso coerente e verificabile. Con i PIV 2026, in sostanza, la qualità della relazione non si misura soltanto sul valore finale indicato, ma sulla possibilità di ricostruire in modo trasparente come quel valore è stato determinato.
