Il tema esaminato dall’Agenzia delle Entrate (interpello n. 92/2019) riguarda la vendita con riserva della proprietà di un’azienda commerciale. Successivamente, il contratto è stato risolto, per mutuo consenso, ex art. 1372, c. 1 c.c. In esito a quest’ultimo atto, la proprietà del complesso aziendale è ritornata a tutti gli effetti in capo alla società cedente, che è stata reimmessa nel relativo possesso e ha provveduto alla riapertura della partita Iva. Ciò posto, l’istante, nell’evidenziare che la risoluzione del contratto di cessione di attività è avvenuto a causa dell’inadempimento contrattuale della controparte e, quindi, del mancato incasso del prezzo stabilito, ritiene che la plusvalenza sia venuta meno e, al riguardo, che debba essere presentata una dichiarazione integrativa. Chiede, inoltre, quali siano le regole per calcolare nuovamente gli ammortamenti sui beni ritornati in possesso del cedente.L’Agenzia delle Entrate è dell’avviso che la società non debba presentare alcuna dichiarazione integrativa a favore e che il procedimento di ammortamento dei beni facenti parte del complesso aziendale, ai fini fiscali, debba iniziare ex novo. Le motivazioni sono sintetizzabili come segue. L’art. 109, c. 2, lett. a) del Tuir stabilisce che “i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto...