Imposte dirette 17 Maggio 2025

Plusvalenze cessione calciatori: concorrono alla base imponibile Irap

La Cassazione qualifica i diritti alle prestazioni sportive come beni immateriali strumentali.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 2.04.2025, n. 8724, ha fornito importanti chiarimenti sul trattamento fiscale delle plusvalenze generate dalla cessione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori professionisti, confermando la loro rilevanza sia ai fini Ires che Irap.Il caso esaminato dalla Suprema Corte ha visto protagonista una società sportiva professionista, che contestava l'assoggettamento a Irap delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori, sostenendo che tali proventi dovevano essere considerati straordinari e, quindi, esclusi dalla base imponibile Irap.La Corte ha respinto questa tesi, affermando che la cessione di calciatori configura un'operazione economica inquadrabile nello schema della cessione del contratto ai sensi dell'art. 1406 c.c. Secondo i giudici, l'oggetto della cessione è "il diritto all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta", che costituisce un bene immateriale strumentale ammortizzabile ai sensi dell'art. 68, c. 2 del Tuir.Esempi pratici di applicazione:- cessione di un calciatore con plusvalenza. La società Calcio Azzurro S.p.A. acquista il cartellino del calciatore Mario Rossi per 5 milioni di euro, con un contratto quadriennale. Il costo del cartellino viene ammortizzato in quote costanti di 1,25 milioni all'anno. Dopo 2 anni (con un valore residuo di 2,5 milioni), il calciatore viene ceduto per 7 milioni di euro. La plusvalenza di 4,5 milioni (7 milioni...

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