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Paghe e contributi 16 Aprile 2026

Poker di causali per gli ammortizzatori sociali del Ciclone Harry

Pubblicate le istruzioni amministrative Inps per la presentazione delle domande di accesso all’ammortizzatore sociale unico varato con il D.L. 25/2026 a favore dei datori di lavoro e dei lavoratori delle Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia.

A seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito alcuni territori delle Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia e della dichiarazione dello stato di emergenza del 26.01.2026, il Governo ha emanato, con il D.L. 25/2026, disposizioni urgenti a sostegno di imprese e lavoratori. In particolare, ai sensi dell’art. 5, i lavoratori subordinati del settore privato, ivi inclusi i lavoratori agricoli, che alla data del 18.01.2026 risiedevano, erano domiciliati ovvero lavoravano presso un’impresa avente sede operativa nei Comuni interessati, possono beneficiare di un’integrazione al reddito in costanza di rapporto di lavoro.

Con la pubblicazione del messaggio 14.04.2026, n. 1272, l’Istituto previdenziale ha reso note le prime indicazioni e le modalità di presentazione delle domande per l’accesso agli ammortizzatori sociali e per l’erogazione del sostegno ai lavoratori autonomi.
Quanto agli ammortizzatori sociali, la domanda può essere presentata dai datori di lavoro sia per le ipotesi di sospensione dell’attività lavorativa derivante dall’ubicazione della sede in uno dei territori alluvionati, sia per il caso in cui i lavoratori residenti o domiciliati nei predetti territori si siano trovati impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro ubicati all’interno o al di fuori dei territori dei medesimi Comuni.
Il sostegno al reddito in argomento è, altresì, riconosciuto anche ai lavoratori somministrati o distaccati che svolgevano o che svolgono la propria attività lavorativa in sedi produttive o operative del datore di lavoro utilizzatore o distaccatario ubicate nei territori interessati, riepilogati nell’Allegato n. 1 al citato messaggio di prassi.
In considerazione dell’urgenza con la quale è opportuno intervenire, le domande possono essere presentate, tramite la consueta piattaforma OMNIA IS, a decorrere dal 14.04.2026. Pur non avendo carattere decadenziale, al fine di contemperare le esigenze di grave disagio accusato, le domande presentate entro il 31.05.2026 saranno evase mediante pagamento diretto dell’Inps con la massima tempestività.

Sulle modalità di compilazione della domanda di integrazione salariale, sono 4 le opzioni selezionabili, tutte reperibili dalla prestazione “domanda ISU”:
a) “ISU - 704 - Art. 5 dl n. 25/2026”, per le ipotesi in cui i lavoratori sono stati o sono impossibilitati a prestare attività lavorativa in quanto la stessa è svolta presso unità operative ubicate nei territori colpiti;
b) “ISU - 705 - Art. 5 dl n. 25/2026”, nel caso in cui il ricorso alla misura derivi dall’impossibilità di recarsi al lavoro da parte di lavoratori residenti in uno dei Comuni alluvionati;
c) “ISU - 706 - Art. 5 dl n. 25/2026”, nel caso in cui il ricorso alla misura derivi dall’impossibilità di recarsi al lavoro da parte di lavoratori domiciliati in uno dei Comuni alluvionati;
d) “ISU - 707 - Art. 5 dl n. 25/2026”, laddove la domanda si riferisca a lavoratori somministrati o distaccati che svolgevano o che svolgono la propria attività in una sede operativa ubicata nei territori interessati dai citati eventi eccezionali.
Si rammenta che, nelle fattispecie di cui ai punti a) e d), il periodo massimo della misura è pari a 90 giornate da collocare nell’arco temporale che va dal 18.01.2026 al 30.04.2026. Nelle fattispecie b) e c), invece, fermo restando il predetto arco temporale, il periodo massimo richiedibile è pari a 15 giornate.

Altresì, in deroga alle regole ordinarie contenute nel D.Lgs. 148/2015, per l’attivazione degli ammortizzatori sociali in argomento non è richiesta l’osservanza degli obblighi di consultazione sindacale, né dei limiti temporali sanciti dalla norma.
Non è, infine, dovuto il contributo addizionale ex art. 5 D.Lgs. 148/2015 e i periodi fruiti non rientrano nella durata massima complessiva di cui all’art. 12, c. 4, del medesimo Testo Unico.