Le indicazioni dell’Inps (circolare 44/2022) per la quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto nella misura del 2,44%.
Al personale della Polizia di Stato e Polizia penitenziaria che al 31.12.1995 ha maturato meno di 18 anni di contribuzione, la quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto deve determinarsi con applicazione dell’aliquota annua del 2,44%. Lo ha precisato l’Inps, con circolare 44/2022, in seguito a quanto stabilito dall’art. 1, c. 101 L. 234/2021, legge di Bilancio per il 2022.
A tal proposito, viene sottolineato che l’applicazione dell’aliquota di rendimento annua del 2,44% sulle quote retributive di pensione di cui all’art. 13 D.Lgs. 30.12.1992, n. 503, trova applicazione, solo ed esclusivamente, per le pensioni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge citata, cioè dal 1.01.2022; per quanto concerne le pensioni già esistenti alla data del 1.01.2022, il beneficio in argomento sarà applicato limitatamente ai ratei pensionistici maturati dal 1.01.2022.
Inoltre, l’Istituto precisa che, analogamente, per quanto riguarda i benefici previsti dall’art. 4 D.Lgs. 30.04.1997, n. 165, cc.dd. 6 aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, l’importo corrispondente a detto beneficio viene rapportato all’aliquota di rendimento annua del 2,44%.
Viene fatto presente che, in base alla formulazione letterale dell’art. 1, c. 101 L. 234/2021 e del correlato stanziamento di spesa di cui al successivo comma 102, l’aliquota di rendimento del 2,44% trova...