HomepageLavoroDiritto del lavoro e legislazione socialePolizza del ragioniere non per l’attività come consulente del lavoro
Diritto del lavoro e legislazione sociale
05 Dicembre 2023
Polizza del ragioniere non per l’attività come consulente del lavoro
Per coprire gli eventuali rischi professionali la polizza assicurativa, ove le parti intendano coprire anche la professione di consulente del lavoro, deve fare riferimento a essa oppure alla relativa legge professionale.
Con l’ordinanza 21.11.2023, n. 32282 la Cassazione ha statuito che la polizza assicurativa rischi professionali stipulata dal ragioniere-commercialista che fa riferimento solo alle leggi della relativa professione (D.P.R. 27.10.1953, nn. 1067 e 1068) non copre anche i rischi riguardanti le attività svolte dallo stesso in qualità di consulente del lavoro.
Il caso analizzato è, appunto, quello di un ragioniere iscritto all'albo dei ragionieri-commercialisti, ma che svolge anche l’attività di consulente del lavoro, che provvede alla copertura assicurativa dei rischi professionali mediante apposito contratto.
Nell’ambito della sua attività di consulenza, il ragioniere-commercialista si trova a dover affrontare la richiesta di una società cliente che lamenta un danno a seguito dell’errato inquadramento tariffario comunicato all’Inail. A fronte di tale richiesta il ragioniere richiede di essere indennizzato dalla compagnia assicuratrice la quale, però, nega la copertura del danno. A fronte di tale diniego il ragioniere si rivolge al Tribunale affinché, previo accertamento della propria responsabilità professionale nella causazione del danno, la compagnia assicuratrice sia condannata a tenerlo indenne, in base alla polizza stipulata, con condanna al pagamento in suo favore. Il Tribunale, però, respinge la richiesta, ritenendo che la polizza coprisse la sola libera...