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Diritto privato, commerciale e amministrativo 13 Maggio 2026

Polizza vita e indennizzo agli eredi testamentari o a quelli legittimi

In tema di assicurazione sulla vita, l'individuazione, quali beneficiari, degli eredi testamentari o degli eredi legittimi deve tenere come riferimento coloro che rivestano detta qualità al momento della morte dello stipulante.

La vicenda processuale messa in rilievo in questo articolo ha posto la Suprema Corte di Cassazione di fronte a un caso molto importante per la possibile frequenza nella vita familiare. Infatti, le assicurazioni sulla vita rivestono spesso una soluzione per dare una certezza economica dopo la scomparsa di chi ha contratto la polizza assicurativa. 3 eredi hanno adito il Tribunale a fronte del rifiuto della società assicuratrice di liquidare in loro favore, dopo la morte del fratello, il premio relativo alla polizza vita da questi sottoscritta, nella quale il medesimo individuava quali beneficiari i suoi "eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi". Gli eredi, infatti, assumevano nel procedimento che il loro congiunto, con testamento olografo, mentre devolveva la quota di legittima ai propri figli, attribuiva ad esse la quota disponibile, designandole, dunque, quali "eredi testamentari". È intervenuta la Cassazione civile sez. III, con sentenza del 20.04.2026, n. 10382, nella quale la medesima Corte richiama preliminarmente il principio in forza del quale la designazione del beneficiario dei vantaggi di un'assicurazione sulla vita, quale che sia la forma prescelta fra quelle previste dall'art. 1920, c. 2 c.c., si pone alla stregua di un atto tra vivi che produce effetti dopo la morte, sicché la generica individuazione quali beneficiari degli "eredi (legittimi e/o testamentari)" ne comporta l'identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte...

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