Diritto privato, commerciale e amministrativo
03 Luglio 2026
Polizze vita e successioni: le insidie operative
Tre criticità operative: la prevalenza del testamento onnicomprensivo sulla generica designazione in polizza, i premi versati inquadrabili come donazioni indirette soggette a collazione e l'incostituzionalità della prescrizione breve.
Nella pratica professionale quotidiana, la polizza vita viene sovente (e forse con troppa leggerezza) proposta come il "porto sicuro" della pianificazione patrimoniale. L'assioma da cui si parte è noto: il capitale liquidato al beneficiario in caso di morte dell'assicurato è acquisito iure proprio, non entra nell'asse ereditario e, sotto il profilo fiscale, gode dell'esenzione dall'imposta di successione per la sola componente legata alla copertura del rischio demografico. Tuttavia, un'analisi critica della recente giurisprudenza impone al professionista un radicale cambio di prospettiva: la polizza vita è uno strumento intriso di criticità operative che, se non governate a monte, deflagrano in contenziosi al momento dell'apertura della successione.Clausola beneficiaria e "tranello" testamentario - Un primo severo spunto di riflessione deriva dalle frequenti designazioni generiche apposte sui contratti. Indicare quali beneficiari gli eredi legittimi o testamentari significa attribuire il diritto in parti uguali, e non in proporzione alle quote ereditarie, a coloro che rivestiranno tale qualifica al momento del decesso.Ma cosa accade se il de cuius redige in un secondo momento un testamento con formulazioni atecniche e onnicomprensive? La recente e dirimente pronuncia della Cassazione n. 25121/2025 offre un monito chiarissimo. Nel caso di specie, una testatrice aveva stipulato polizze a favore degli "eredi testamentari", ma successivamente aveva redatto un testamento...