L'Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento con la Faq del 18.05.2026, indirizzata agli operatori finanziari, in merito alle comunicazioni dei dati identificativi dei dispositivi Pos, fisici o virtuali, a disposizione degli esercenti ma non utilizzati per i pagamenti. In premessa occorre ricordare che il dettato normativo (art. 22, c. 5 D.L. 124/2019) stabilisce infatti che gli operatori trasmettono all'Agenzia delle Entrate i dati degli strumenti indipendentemente dal loro effettivo utilizzo. Per quanto riguarda gli obblighi dei contribuenti, invece, l’art. 2, c. 3 D.Lgs. 5.08.2015, n. 127 prevede l’obbligo, dal 1.01.2026, di collegare Pos e RT, e ciò indipendentemente dall’effettivo utilizzo del Pos. Quanto sopra deve essere tenuto presente anche alla luce di quanto già a suo tempo precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Guida Operativa: “Nel caso in cui la procedura web non riporti i dati di un Pos di cui l'esercente è titolare, è necessario inserire manualmente i suoi dati identificativi e registrare il collegamento con il RT in associazione del quale è utilizzato". In altri termini, se il Pos era inutilizzato, l’acquirer doveva teoricamente già trasmetterlo, ma come ben sappiamo ciò non è avvenuto. Di per contro, il contribuente era comunque obbligato al collegamento, procedendo a inserimento manuale.
Ebbene, con la Faq qui in esame agli acquirer è senza dubbio stata concessa una proroga. Infatti, viene espressamente previsto che, per il periodo compreso tra gennaio e luglio 2026, gli acquirer possano trasmettere i dati dei Pos inattivi entro la scadenza del 31.08.2026. Nulla viene detto in merito alle tempistiche concesse ai contribuenti. Ne consegue che la posizione assunta da taluni, i quali interpretano tale termine come una sorta di moratoria per gli esercenti, appare forse ottimistica. È altrettanto vero, tuttavia, che, in assenza di tale trasmissione da parte dell'acquirer, i contribuenti interessati non risultano attualmente intercettabili dall'Amministrazione Finanziaria, motivo per cui la proroga per gli acquirer può trasformarsi in un maggior termine concesso anche ai contribuenti.
Non si tratta comunque di una notizia del tutto favorevole. Infatti, a fronte di una moratoria a favore dei contribuenti che, a parere di chi scrive, non è pienamente supportata né dalla norma né dalla Faq, questa seconda tornata di trasmissioni porterà certamente più di un problema. Si ipotizzi il caso di un contribuente che ha già correttamente provveduto a inserire manualmente il dispositivo non movimentato sul portale. A seguito della trasmissione da parte dell'acquirer, emergerà a sistema il medesimo dispositivo. Al fine di evitare errori, occorre procedere a una verifica puntuale per accertare se l'inserimento manuale sia perfettamente conforme ai dati caricati dall'operatore finanziario. In caso di perfetta corrispondenza, si dovrà decidere se lasciare in piedi il vecchio collegamento preesistente, oppure se scollegare l'inserimento manuale per agganciare quello ufficiale comunicato dalla banca.
Un'ulteriore criticità si manifesta quando viene comunicato dalla banca un dispositivo che il contribuente non possiede effettivamente, a causa di errori o posizioni non corrette. In questo caso l'esercente dovrà segnalare la chiusura di quel collegamento per mancata corrispondenza. In fase di primo abbinamento sono emerse numerose situazioni di questo genere, e ora, a causa di questo nuovo flusso di comunicazioni di cui non è possibile conoscere a priori i contribuenti interessati, si renderà necessario rivedere tutte le posizioni. Pertanto, se non si vuole rischiare di subire contestazioni per mancato collegamento, dopo il 31.08.2026 risulterà indispensabile controllare quali nuovi dati siano stati inseriti dagli acquirer per verificarne la correttezza.
