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Diritto
30 Novembre 2020
Possesso di denaro non giustificato e reato di riciclaggio
Un'attività illecita che collega la criminalità organizzata e la società civile e consiste nel porre in essere operazioni finanziarie finalizzate a nascondere la provenienza illegale dei fondi utilizzati.
La sanzione penale per l'attività di riciclaggio è disciplinata all'art. 648-bis c.p.: “fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a 5 anni. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648”.
Il bene giuridico protetto - L'attività di riciclaggio è un delitto che può essere commesso da chiunque, tranne dal soggetto concorrente nel reato presupposto. È un reato istantaneo comune e ha lo scopo di tutelare il patrimonio, l'ordine economico, l'ordine finanziario, l'amministrazione della giustizia e l'ordine pubblico.
L'oggetto della condotta - In linea di principio, l'oggetto della condotta per antonomasia è il denaro. Può essere di provenienza illecita o derivare da delitto non colposo. In riferimento a tale fattispecie, è rilevante anche il delitto non colposo...