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Diritto
20 Febbraio 2020
Possibile il patteggiamento senza l'estinzione del debito tributario
Secondo la recente relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, l'integrale pagamento di quanto dovuto comporta una causa di non punibilità.
La relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione n. 3/2020 analizza le recenti novità in materia di reati tributari introdotte dalla L. 157/2019 (legge di conversione del c.d. decreto fiscale). In particolare, l'art. 39 è intervenuto sul testo del D.Lgs. 74/2000, modificando alcune soglie di punibilità, prevedendo talune circostanze attenuanti, estendendo la confisca ad alcuni particolari casi e inserendo alcune fattispecie nel catalogo dei “reati-presupposto” ai fini della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001; il tutto, comunque, nell'ottica di un complessivo inasprimento dell'azione penale nei confronti degli illeciti fiscali.
Una delle principali modifiche interessa il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000). Si ricorda che la fattispecie non richiede il superamento di alcuna soglia di punibilità e la norma non fa alcuna distinzione tra inesistenza soggettiva o oggettiva, essendo sufficiente, ai fini della configurabilità del reato, la mera registrazione nelle scritture contabili obbligatorie. L'art. 39, c. 1, lett. q-bis) del decreto fiscale ha esteso la causa di non punibilità prevista dall'art. 13, c. 2 D.Lgs. 74/2000 anche a questo tipo di reato, con la previsione che l'integrale pagamento del debito tributario deve intervenire, a seguito del ravvedimento operoso, prima che...