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Lavoro 23 Ottobre 2020

Potere di disposizione del personale ispettivo

Con la pubblicazione della circolare 30.09.2020, n. 5, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce indicazioni operative.

Il legislatore con l'art. 12-bis, D.L. 76/2020, che sostituisce integralmente l'art. 14, D.Lgs. 124/2004, ha voluto estendere l'ambito di applicazione del potere di disposizione del personale ispettivo. Il provvedimento spetta in via esclusiva e diretta al “personale ispettivo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro”: in precedenza si parlava genericamente di “personale ispettivo”.
La riscrittura dell'art. 14 affronta quella “zona grigia” della materia lavoristica dove esistono “regole”, ma non è previsto un apparato sanzionatorio in grado di farle effettivamente rispettare. In via preliminare, l'INL chiarisce che il nuovo art. 14 D.Lgs. 124/2004 non modifica l'originario potere di disposizione previsto dagli artt. 10 e 11 D.P.R. 520/1955, che resta vigente. L'intervento normativo, semplicemente, estende tale potere: “in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative” (art. 14, c. 1 D.Lgs. 124/2004 come sostituito dall'art. 12-bis D.L. 76/2020). Di conseguenza restano fermi i diversi regimi sanzionatori. La mancata ottemperanza alla disposizione di cui al riscritto art. 14 D.Lgs. 124/2004 è infatti soggetta alla sanzione amministrativa da 500 a 3.000 Euro, senza possibilità di applicare la procedura di diffida di cui all'art. 13, D.Lgs. 124/2004.
La mancata ottemperanza alla disposizione di cui all'art. 10 D.P.R. 520/1955, impartita in relazione alla materia della “prevenzione infortuni” o ad altre disposizioni di legge per le quali è previsto un “apprezzamento discrezionale” del personale ispettivo, continua invece a essere punita: con la sanzione amministrativa da 515 a 2.580 euro e con la pena dell'arresto fino ad un mese o dell'ammenda fino a 413 euro “se l'inosservanza riguarda disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di sicurezza o igiene del lavoro”.
L'Ispettorato, rifacendosi alla ratio della norma, specifica che il nuovo potere di disposizione può trovare applicazione in relazione al mancato rispetto sia di norme di legge sprovviste di una specifica sanzione, sia di norme del contratto collettivo applicato anche di fatto dal datore di lavoro. Mentre non sarebbe possibile intervenire rispetto ad obblighi che trovano la loro genesi in una scelta negoziale tra le parti.
Contro la disposizione impartita dall'ispettore del lavoro è possibile presentare ricorso entro 15 giorni al Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, il quale ha 15 giorni per decidere; decorso inutilmente tale termine, il ricorso si intende respinto. La presentazione del ricorso non sospende l'esecutività del provvedimento di sospensione.